Art. 4
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La Commissione procedera' trimestralmente alla distribuzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, tenendo presenti le proposte delle autorita', gerarchiche e osservando i seguenti criteri: 1° che ai singoli militari accertatori sia attribuito un premio costituito dall'ammontare delle quote contravvenzionali che sarebbero loro spettate per ogni accertamento, per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1, ovvero della meta' delle somme che sarebbero loro dovute a norma delle disposizioni indicate nell'art. 2. Il totale dei premi attribuiti a ciascun avente diritto non dovra' tuttavia superare per ogni esercizio finanziario il quadruplo del limite individuale massimo consentito per ogni accertamento dalla predetta lettera c) dell'art. 1; 2° che le residue somme vengano distribuite:
- a)per non piu' di un sesto in premi, il cui importo non potra' eccedere il limite massimo di lire 50.000 ciascuno, ai militari che si siano particolarmente distinti in servizi di eccezionale importanza;
- b)per la rimanente parte, in premi, non eccedenti in nessun caso il limite massimo di cui alla precedente lettera a), agli altri militari del Corpo che si siano distinti per le loro lodevoli prestazioni, sia per condotta esemplare, zelo e attaccamento al servizio, sia per lunga permanenza in localita' disagiate o in servizi gravosi.
Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 1 gennaio 2021
