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I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore, rispettivamente, al 350 ed al 300 per cento, sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni, al 500 per cento dell'addizionale sui redditi agrari, ed al 50 per cento delle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti ai servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quelle sul bestiame e sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni e relativa addizionale provinciale, non conseguono il pareggio dei propri bilanci per gli anni 1957 e 1958 possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51. Per l'anno 1958, l'autorizzazione prevista dal comma precedente e' subordinata, altresi', all'applicazione delle tariffe massime delle imposte di consumo con l'aumento nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703. La garanzia statale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e' limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008
