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Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni stabilite dall'art. 1 della presente legge, dovra' essere non inferiore alla meta' di quella stabilita nell'articolo stesso. Per i Comuni e le Province delle Regioni a Statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci per gli anni 1957 e 1958, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288. Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80, per cento stabilito nel secondo comma dell'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008
