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A decorrere dal 1 gennaio 1964 e ferme restando le disposizioni, di cui all'articolo 8 la quota di compartecipazione a provento complessivo dell'imposta, generale sull'entrata spettante ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, e' elevata all'1,10 per cento. ((A decorrere dal 1 gennaio 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, spettanti agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono fissate, rispettivamente, nelle misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Province)).

Testo in vigore dal 6 settembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 settembre 1966

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 6 settembre 1966. 8 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… 703 e successive modificazioni, e' elevata all'1,10 per cento. A decorrere dal 1 gennaio tolto: 1966 aggiunto: 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo aggiunto: netto dell'imposta generale sull'entrata tolto: spettanti agli Entiaggiunto: , spettanti agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703aggiunto: , e successive modificazioni, sono tolto: elevate rispettivamente: al aggiunto: fissate, rispettivamente, nelle misure del 7,80 per cento per i Comunitolto: ; al aggiunto: e del 2,60 per cento per le Province.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art9 · fonte del testo