Art. 9
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A decorrere dal 1 gennaio 1964 e ferme restando le disposizioni, di cui all'articolo 8 la quota di compartecipazione a provento complessivo dell'imposta, generale sull'entrata spettante ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, e' elevata all'1,10 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1966 le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata spettanti agli Enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, sono elevate rispettivamente: al 7,80 per cento per i Comuni; al 2,60 per cento per le Province.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 6 settembre 1966
