Per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana per 24 ore consecutive, puo' essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art9 · fonte del testo