[1]Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque eta', quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda.

[2]Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.

[3]Dovra' altresi' successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno.

[4]L'Ispettorato corporativo potra' imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

[5]Contro il provvedimento dell'Ispettorato e' ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art15 · fonte del testo