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[1]Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie; non si applicano all'« Agenzia Stefani » ed alle imprese di trasmissioni radiofoniche.
[2]E' consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedi', non piu' di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purche' tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 giugno 1972
