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Salvo quanto dispongano altre leggi, il prefetto potra' determinare. con suo decreto, su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori interessate e sentito il podesta', per singole localita' e categorie:
- a)il giorno di riposo compensativo, quando sia consentito il lavoro nel giorno della domenica permanentemente (per i casi previsti dai nn. 1. e 3 dell'art. 6 della legge 7 luglio 1907, n. 489) o temporaneamente (ai sensi dell'art. 7 della stessa legge 7 luglio 1907, n. 489);
- b)i giorni di chiusura totale o parziale, oltre le domeniche;
- c)l'orario di apertura e chiusura in tali giorni, nei giorni di riposo compensativo, nonche' nei giorni che precedono i giorni festivi e per i quali siano ammessi eventualmente prolungamenti di orari;
- d)l'orario di apertura e chiusura nei giorni feriali.
Testo in vigore dal 20 agosto 1932 al 13 settembre 1934
