Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1932 al 13 settembre 1934. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto dispongano altre leggi, il prefetto potra' determinare. con suo decreto, su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori interessate e sentito il podesta', per singole localita' e categorie:

  • a)il giorno di riposo compensativo, quando sia consentito il lavoro nel giorno della domenica permanentemente (per i casi previsti dai nn. 1. e 3 dell'art. 6 della legge 7 luglio 1907, n. 489) o temporaneamente (ai sensi dell'art. 7 della stessa legge 7 luglio 1907, n. 489);
  • b)i giorni di chiusura totale o parziale, oltre le domeniche;
  • c)l'orario di apertura e chiusura in tali giorni, nei giorni di riposo compensativo, nonche' nei giorni che precedono i giorni festivi e per i quali siano ammessi eventualmente prolungamenti di orari;
  • d)l'orario di apertura e chiusura nei giorni feriali.

Testo in vigore dal 20 agosto 1932 al 13 settembre 1934

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 182/1970

    Questione infondata
    2 dicembre 1970

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, sollevata con ordinanza del 17 marzo 1969 del pretore di Roma in riferimento agli artt. 3, 39 e 41, ultimo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede…

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 183/1970

    Questione infondata
    2 dicembre 1970

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, sollevata in relazione agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, e già dichiarata infondata con la sent. n. 133 del 1968, non essendo stati prospettati nuovi profili ne' addotti argomenti che possano indurre la Corte a modificare la decisione precedentemente adottata.

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 41 cost. · Art. 2 Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 133/1968

    Questione infondata
    20 dicembre 1968

    La funzione di tutela degli interessi collettivi di categorie produttive e professionali già esercitata dai sindacati di tipo corporativo, può considerarsi oggi continuativamente esercitata dalle attuali associazioni sindacali, in pendenza di sviluppi attuativi dell'art. 39 Cost. Correlativamente il requisito della concorde richiesta delle parti al Prefetto ai fini della fissazione degli orari degli esercizi di vendita previsto, in periodo di concentrazione bipartita delle organizzazioni sindacali, dall'art. 2 legge 16 giugno 1932, n. 973, va adattato alla odierna situazione di pluralismo sindacale, nel senso che deve intendersi devoluta agli organi prefettizi l'identificazione delle organizzazioni qualificate ad esprimere le istanze delle collettività particolari. La consultazione delle dette organizzazioni è da ritenere doverosa e non eliminabile, allo scopo di consentire l'emanazione di informati provvedimenti, ma non condiziona anche nel merito il provvedimento del Prefetto. È infondata la questione di legittimità costituzionale della detta norma in relazione agli artt. 3 e 39 Cost., dovendosi, per quanto permesso, escludere che i non iscritti alle organizzazioni sindacali vengano posti su un piano diverso dagli iscritti, e dovendosi del pari escludere che la norma impugnata conferisca validità "erga omnes" alle clausole concernenti la materia eventualmente contemplata nei contratti collettivi stipulati dagli iscritti, in quanto la vincolatività della disciplina oraria deriva, per tutti, soltanto dal provvedimento prefettizio.

    Art. 2 Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita · Art. 3 Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-16;973~art2 · fonte del testo