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[1]In caso di trasgressione alle norme contenute nei decreti prefettizi di cui sopra, saranno applicate le sanzioni stabilite per le trasgressioni alla legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1932 - Anno X

[2]VITTORIO EMANUELE.

[3]Mussolini - Mosconi - Rocco - Bottai.

[4]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 20 agosto 1932 al 24 agosto 1971

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-16;973~art3 · fonte del testo