Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1971 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 28 luglio 1971, n. 558.
Abrogato dal 24 agosto 1971
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1971 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 28 luglio 1971, n. 558.
Abrogato dal 24 agosto 1971
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1932 al 24 agosto 1971. 90 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In caso di trasgressione alle norme contenute nei decreti prefettizi di cui sopra, saranno applicate le sanzioni stabilite per le trasgressioni alla legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1932 - Anno X
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Mosconi - Rocco - Bottai.
tolto: Visto, il Guardasigilli: De Francisci.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1971, N. 558
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-06-16;973~art3 · fonte del testo