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Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato, a decorrere dall'esercizio 1951-52, a concedere il concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento e per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento fino al loro ammortamento e per una durata massima di anni sei. Le suddette operazioni di credito debbono riguardare:

  • a)costruzioni, in cantieri nazionali, di nuovi navi e gallegianti per la pesca e per il trasporto del pescato;
  • b)miglioramento di navi e galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;
  • c)impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;
  • d)impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di, manufatti di uso collettivo per i pescatori;
  • e)provvista di reti da pesca, cavi, ormeggi, lampade e quant'altro possa occorrere per l'attrezzatura peschereccia, compresi filati, fibre vegetali ed ogni altra materia prima destinata alla confezione di attrezzi da pesca;
  • f)costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce. Possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegni di 1ª categoria, gli Istituti di credito agrario, nonche' gli altri Enti ed Istituti che vi siano autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti, che dovranno essere rispettivamente assicurati contro i rischi dell'incendio e contro quelli della navigazione.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1952 al 18 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;16~art1 · fonte del testo