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((Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque. Il contributo sara' concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in piu' del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' ai pescatori singoli che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unita' da costruire. Il contributo sara' corrisposto annualmente pro rata all'istituto Finanziatore)). Le suddette operazioni di credito debbono riguardare: ((a) costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unita' e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;
- b)miglioramento delle unita' e dei galleggianti di cui alla precedente lettera a) mediante nuove installazioni per uso della pesca;))
- c)impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;
- d)impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di, manufatti di uso collettivo per i pescatori;
- e)provvista di reti da pesca, cavi, ormeggi, lampade e quant'altro possa occorrere per l'attrezzatura peschereccia, compresi filati, fibre vegetali ed ogni altra materia prima destinata alla confezione di attrezzi da pesca;
- f)costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce. Possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegni di 1ª categoria, gli Istituti di credito agrario, nonche' gli altri Enti ed Istituti che vi siano autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti, che dovranno essere rispettivamente assicurati contro i rischi dell'incendio e contro quelli della navigazione.
Testo in vigore dal 18 giugno 1976 al 22 dicembre 2008
