Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue:
tolto: per ciascuno degli esercizi finan- ziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni....................... L. 48.000.000
tolto: Esercizi finanziari:
tolto: anno 1966-67................ L. 6.000.000 anno 1967-68................ L. 6.000.000 anno 1968-69................ L. 6.000.000 anno 1969-70................ L. 4.000.000 anno 1970-71................ L. 4.000.000aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-11-25;1508~art1 · fonte del testo