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Per le contravvenzioni alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali non sono ulteriormente applicabili le norme penali di cui al regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245; in loro sostituzione sono richiamate in vigore quelle contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai giudizi in corso.
Testo in vigore dal 16 luglio 1952 al 14 aprile 1963
