Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per le contravvenzioni alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali non sono ulteriormente applicabili le norme penali di cui al regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245; in loro sostituzione sono richiamate in vigore quelle contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai giudizi in corso.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 9 aprile 1963, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nella legge 30 giugno 1952, n. 813.

Testo in vigore dal 14 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1952 al 14 aprile 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 9 aprile 1963, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nella legge 30 giugno 1952, n. 813.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-06-30;813~art1 · fonte del testo