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Per le contravvenzioni alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali non sono ulteriormente applicabili le norme penali di cui al regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245; in loro sostituzione sono richiamate in vigore quelle contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai giudizi in corso.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 9 aprile 1963, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nella legge 30 giugno 1952, n. 813.
Testo in vigore dal 14 aprile 1963 al 22 dicembre 2008
