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Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base al seguente art. 15, alla esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi. Provvede altresi' a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Sopraintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama. Chiunque rimuove o, comunque, manomette le opere suddette e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10 mila a 30 mila.

Testo in vigore dal 18 giugno 1952 al 15 gennaio 2000

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