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Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base al seguente art. 15, alla esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi. Provvede altresi' a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Sopraintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama. Chiunque rimuove o, comunque, manomette le opere suddette e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10 mila a 30 mila. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
5Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 77, comma 1) che "Nel terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 le parole "e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni."".
Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008
