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Chi ha subi'to un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresi' secondo le norme ordinarie relative alla responsabilita' dei pubblici dipendenti.

Testo in vigore dal 15 aprile 1988 al 19 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art13 · fonte su Normattiva