Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non puo' essere chiamato in causa ma puo' intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non puo' essere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato.

Testo vigente dal 15 aprile 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 164/2017

    Questione infondata
    12 luglio 2017

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), e dell'art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civ…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art6 · fonte su Normattiva