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Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilita' della domanda di cui all'articolo 2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che e' tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore. La domanda e' inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando e' manifestamente infondata. L'inammissibilita' e' dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilita' della corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilita' della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte puo' presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibille la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato l'inammissibilita'. Se la domanda e' dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti e' trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Testo in vigore dal 15 aprile 1988 al 19 marzo 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33241/2025

    19 dicembre 2025
    • COMPETENZA CIVILE
    • COMPETENZA PER TERRITORIO

    Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).

    Art. 5 · Art. 38 c.p.c. · Art. 4 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 42 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 67/2005

    Questione infondata
    29 gennaio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui «non prevede la facoltà di proporre reclamo avverso il decreto, adottato ai sensi del primo comma di detto articolo, che dichiari l’ammissibilità della domanda» di risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, in quanto la previsione dell’impugnabilità del provvedimento 'secundum eventum litis' non può ritenersi irragionevole né, per la specialità della disciplina, con riguardo al regime della reclamabilità previsto in via generale dall’art. 739 cod. proc. civ., né adottando come 'tertium comparationis' il procedimento di cui all’art. 274 cod. civ., costruito come giudizio autonomo e pregiudiziale rispetto al successivo giudizio di merito, laddove la disposizione impugnata prevede come interna ad un unitario giudizio la fase dedicata alla delibazione della ammissibilità dell’azione, sicché, risolvendosi il provvedimento di inammissibilità in un rigetto della domanda, è necessario, alla stregua di ineludibili principî costituzionali (artt. 3, 24 e 111 Cost.), prevederne non solo la reclamabilità, ma anche la ricorribilità per cassazione, mentre nei confronti del provvedimento di ammissibilità, avente l’unico effetto di consentire la prosecuzione del giudizio di merito, ed intrinsecamente inidoneo a pregiudicare la decisione della causa (art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.), ben poteva il legislatore prevedere l’impugnabilità immediata ovvero escluderla; la scelta operata, in particolare, non viola il diritto di difesa, in quanto da essa discende, da un lato, che il “filtro” costituito dalla previa delibazione dell’ammissibilità della domanda non si trasforma, come accadrebbe ove fosse consentita l’impugnabilità immediata, in un potenzialmente grave ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. (e in causa di irragionevole durata del processo: art. 111, secondo comma, Cost.), e, dall’altro lato, che il provvedimento è assoggettato ad un regime che non preclude, successivamente, alcuna attività difensiva alla parte soccombente ed alcun riesame delle questioni provvisoriamente decise dal decreto di ammissibilità.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 739 c.p.c. · Art. 274 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art5 · fonte su Normattiva