Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Dalle somme ammesse a pagamento saranno detratti gli acconti e le anticipazioni, in denaro e in natura, concessi al danneggiato da qualsiasi Ente statale.
tolto: All'uopo le Intendenze di finanza effettueranno apposita liquidazione, che dovra' essere notificata al danneggiato, sia che si chiuda a credito, a debito od a pareggio.
tolto: Qualora la liquidazione si chiuda a debito del danneggiato le Intendenze di finanza provvederanno alle operazioni di recupero con la procedura e i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
tolto: Con la medesima procedura provvederanno, previa notifica della relativa liquidazione, al recupero delle somme pagate in piu', sia a titolo di anticipazione o di acconto, sia per pagamento a saldo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art23 · fonte del testo