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[1]Dalle somme ammesse a pagamento saranno detratti gli acconti e le anticipazioni, in denaro e in natura, concessi al danneggiato da qualsiasi Ente statale.

[2]All'uopo le Intendenze di finanza effettueranno apposita liquidazione, che dovra' essere notificata al danneggiato, sia che si chiuda a credito, a debito od a pareggio.

[3]Qualora la liquidazione si chiuda a debito del danneggiato le Intendenze di finanza provvederanno alle operazioni di recupero con la procedura e i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

[4]Con la medesima procedura provvederanno, previa notifica della relativa liquidazione, al recupero delle somme pagate in piu', sia a titolo di anticipazione o di acconto, sia per pagamento a saldo.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art23 · fonte del testo