Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le indennita' per le quali non sia obbligatorio il reimpiego, saranno ammesse a pagamento appena liquidate, salvo il disposto del terzo comma dell'art. Per quelle soggette all'obbligo del reimpiego sara' concessa, a richiesta, un'anticipazione pari alla meta' della somma liquidata da reimpiegarsi. L'altra meta' sara' corrisposta dopo accertato il totale reimpiego.
tolto: In nessun caso e per nessun motivo sono dovuti interessi di mora.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art22 · fonte del testo