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Le liquidazioni di cui all'articolo precedente potranno essere impugnate dal danneggiato, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, dinanzi al Ministero delle finanze, le cui determinazioni costituiscono provvedimento definitivo.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art24 · fonte del testo