L'ammontare del riscatto e' iscritto in apposito ruolo riscuotibile, con la procedura ed i privilegi vigenti per la riscossione della imposta straordinaria e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate uguali, coincidenti con le normali scadenze di febbraio, aprile e giugno 1952. Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale.

Testo vigente dal 21 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-30;551~art3 · fonte del testo