Art. 17Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo

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L'iscrizione nei ruoli dell'imposta dovuta sui redditi dichiarati deve effettuarsi, a pena di decadenza, in tempo utile perche' l'ultima o unica rata scada entro dodici mesi dalla fine dell'anno o dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce. Le somme riscuotibili ai sensi dell'art. 3, ad esclusione di quelle di cui al n. 2) dello stesso articolo, non versate sono iscritte, a pena di decadenza, nei ruoli speciali, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 5 dicembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art17 · fonte su Normattiva