Art. 17Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo

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((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576)). Le somme riscuotibili ai sensi dell'art. 3, ad esclusione di quelle di cui al n. 2) dello stesso articolo, non versate sono iscritte, a pena di decadenza, nei ruoli speciali, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

Testo vigente dal 5 dicembre 1975 al 20 gennaio 1977 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art17 · fonte su Normattiva