Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - CARTELLA RECANTE IL RUOLO DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE (EX ART. 36-BIS DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973) DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE DI DECADENZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA NELL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI TRIBUTARI - SOPRAVVENUTA SENTENZA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E SOPRAVVENIENZA DI NUOVA NORMATIVA - NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA PERSISTENTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui, nel disporre che le somme dovute dal contribuente, a seguito di accertamento formale ex art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono iscritte a pena di decadenza in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non prevede che entro il medesimo termine di decadenza debba anche essere notificata al contribuente la cartella di pagamento che contiene quei ruoli. Spetta, infatti, al giudice a quo valutare se, a seguito della sentenza di questa Corte n. 280 del 2005, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ed essendo entrato in vigore l'art. 1, comma 5- ter , del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 156, che ha abrogato l'art. 17 censurato, riformulando i termini di notifica della cartella esattoriale e prevedendo una disciplina transitoria, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta. > >- Sentenza citata n. 280/2005.
Riguarda ancheart. 6 d.lgs. 46/1999
Riscossione delle imposte - Imposte sui redditi - Notifica al contribuente della cartella di pagamento - Termine decadenziale - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra contribuenti, lesione del diritto di difesa, del principio della certezza del diritto, del principio di imparzialità dell’amministrazione pubblica, del principio della capacità contributiva - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza e alla individuazione delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 17 (nel testo vigente per le dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1999), 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non fissano un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il giudice ‘a quo’, infatti, non fornisce una sufficiente motivazione sia in ordine alla rilevanza, poiché non chiarisce quali dei testi normativi disciplinano le fattispecie sottoposte al suo esame, sia in ordine alla individuazione delle questioni di costituzionalità proposte. - V. sentenza citata n. 107/2003.
Riguarda ancheart. 24 Riscossione imposte sul redditoart. 25 Riscossione imposte sul reddito
Riscossione delle imposte - Imposte sul reddito - Liquidazione - Notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di mora - Inesistenza di un termine perentorio - Denunciata disparità di trattamento rispetto al contribuente soggetto all’accertamento ordinario, nonché violazione del diritto di difesa, dei principî in tema di prestazioni patrimoniali e capacità contributiva, tutela della famiglia, attività economiche e risparmio, e buon andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica - Pronuncia del rimettente sulla nullità dell’avviso di mora - Conseguente irrilevanza delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 17, 23, 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – per la mancata fissazione di alcun termine di decadenza per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il rimettente, infatti, essendosi inequivocamente pronunciato sulla nullità dell'impugnato avviso di mora, ha reso del tutto irrilevanti, ai fini del logico sviluppo della decisione, le ulteriori censure con riguardo alla inesistenza di un termine perentorio per la notifica della cartella esattoriale nell'ipotesi di accertamento formale.
Riguarda ancheart. 23 Riscossione imposte sul redditoart. 24 Riscossione imposte sul redditoart. 25 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTE E TASSE IN GENERE - RETTIFICHE DI IMPOSTE SUI REDDITI - ISCRIZIONE A RUOLO ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DICHIARAZIONE - QUALIFICAZIONE CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DETTO TERMINE, RITENUTO PERENTORIO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, QUALE TERMINE ORDINATORIO - PRETESA INDEBITA INTERFERENZA SUL POTERE GIURISDIZIONALE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE E SUI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DI UGUAGLIANZA, DI RAGIONEVOLZZA, DI AFFIDAMENTO, DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 101, 102, 108 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) - a tenore del quale "il primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'art. 16 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza" - per aver attribuito, con efficacia retroattiva, carattere di ordinarieta' ad un termine che la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale e della Corte di cassazione aveva invece qualificato come perentorio, in quanto, con riferimento al principio di ragionevolezza - posto che il legislatore ordinario, nel rispetto del limite previsto dall'art. 25 Cost. relativamente alla legge penale, puo' emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che esse siano, a condizione che la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti; e che esiste una significativa divergenza di opinioni, manifestatasi tanto nella giurisprudenza di merito quanto in dottrina, sulla natura del termine per la liquidazione delle imposte che risultano dovute in base al controllo "formale" delle dichiarazioni, previsto dall'art. 36'-bis' d.P.R. n. 600 del 1973, come mod. dall'art. 1 d.P.R. n. 506 del 1979, e riguardo al coordinamento tra detta norma e l'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, concernente i termini per l'iscrizione a ruolo delle imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti - la norma denunciata trova la giustificazione della propria efficacia retroattiva nella esistenza di un obiettivo dubbio ermeneutico sulla natura del termine previsto dall'art. 36-bis, nella gravita' delle conseguenze che da siffatta incertezza derivano in una materia delicata quale quella dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi, e nella circostanza che l'interpretazione imposta dal legislatore risulta compatibile con il testo della norma ed anzi conforme ad una delle letture gia' prospettate dalla giurisprudenza; in quanto, con riferimento al principio dell'affidamento, per un verso, nessun legittimo affidamento poteva sorgere sulla base di un'interpretazione della norma tutt'altro che pacifica e consolidata, e, per l'altro, l'art. 36-bis non ha contenuto precettivo nei confronti dei contribuenti, ma pone un termine a carico dell'amministrazione finanziaria per la liquidazione delle maggiori imposte accertate a seguito di controllo "formale", sicche' deve escludersi che la situazione soggettiva degli interessati possa, sotto tale aspetto, ritenersi meritevole di tutela; in quanto, con riferimento alle attribuzioni del potere giudiziario, al diritto di difesa ed al diritto di tutela giurisdizionale avverso gli atti della p.a., l'efficacia retroattiva della norma non incide sulla "potestas indicandi", bensi' sul modello di decisione cui l'esercizio di tale potesta' deve attenersi; in quanto, con riferimento al principio della capacita' contributiva, oltre a non ricorrere i presupposti per la formazione di un legittimo affidamento, il principio sancito dall'art. 53 Cost. ha carattere oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non gia' a stati soggettivi di affidamento del contribuente; ed in quanto il principio di buon andamento ed imparzialita' della p.a., non comporta necessariamente che tutti i termini a questa imposti per il compimento delle proprie attivita' debbano avere carattere perentorio, tenuto conto, altresi', che la disposizione denunciata, nel riconoscere come ordinatorio il termine di cui all'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, non lascia priva di termini decadenziali l'attivita' di controllo "formale" delle dichiarazioni, trovando comunque applicazione l'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973. - S. nn. 13/1977, 143/1982, 155/1990, 402/1993, 153 e 397/1994, 311 e 376/1995, 432/1997; O. nn. 542/1987, 167/1996.
Riguarda ancheart. 28 legge 449/1997art. 36-bis Accertamento imposte sui redditiart. 1 d.P.R. 506/1979
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - FORMAZIONE DEI RUOLI - TERMINE - MODIFICA MEDIANTE LEGGE DELEGA - PROTRAZIONE DA UNO A CINQUE ANNI DECORRENTI DALLA FINE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - RITENUTO ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 27 SETTEMBRE 1979, N. 506, ART. 2, MODIFICATIVO DELL'ART. 17, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602. - COST., ARTT. 76 E 77.
L'art. 2 del D.P.R. n. 506 del 1979, non integra l'ipotesi di eccesso di delega, dovendo infatti essere raffrontato con l'art. 22 della L. n. 114 del 1977 e non gia` con l'art. 10 n. 6 della L. n. 825 del 1971. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 che, a modifica dell'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973, porta il termine di formazione dei ruoli, per le imposte sul reddito, da uno a cinque anni, decorrenti dalla fine dell'anno successivo a quello della presentazione della relativa dichiarazione).
sentenza 49/1988massima n. 10219 Riguarda ancheart. 2 d.P.R. 506/1979