Art. 17Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo

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((Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nello stesso termine devono essere iscritti a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta e non versate. L'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali deve essere iscritta nei ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale l'imposta stessa e' dovuta. Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo)).

Testo vigente dal 20 gennaio 1977 al 1 luglio 1999 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art17 · fonte su Normattiva