Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice tributario - Questione di legittimità costituzionale sollevata da una Commissione tributaria regionale - Sopravvenuta previsione della ricorribilità davanti alle commissioni tributarie del provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mutamento normativo comportante l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della domanda - Necessità di riesame della rilevanza della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello tributario, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ).
Riguarda ancheart. 57 Riscossione imposte sul redditoart. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato - Sopravvenuta previsione della ricorribilità davanti alle commissioni tributarie del provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mutamento normativo ininfluente sulla rilevanza delle questioni, in forza dell'art. 5 del cod. proc. civ.
Non incide sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli -, sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione, lo jus superveniens , costituito dall'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ), in quanto, a norma dell'art. 5 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno effetto rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge medesima. - Sulla portata del principio della perpetuatio jurisdictionis , v. citata, l'ordinanza n. 161/2007.
Riguarda ancheart. 57 Riscossione imposte sul redditoart. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Denunciata deroga irragionevole all'ordinario criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, disparità di trattamento in danno dei destinatari di provvedimenti di fermo, assenza di tutela giurisdizionale piena rispetto alla limitazione della libertà di circolazione, dell'iniziativa economica e della libertà privata - Questioni sostanziantesi nell'impropria richiesta di avallo dell'interpretazione preferita dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come diritto vivente - Uso distorto dell'incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto configurano un improprio tentativo di ottenere l'avallo della (diversa) interpretazione e ricostruzione della natura giuridica dell'istituto che il giudice a quo dimostra di condividere. - Negli stessi termini, v., citata, l'ordinanza n. 161/2007.
Riguarda ancheart. 57 Riscossione imposte sul redditoart. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO IRPEF - ISCRIZIONE PROVVISORIA A RUOLO DI UN TERZO DEL TRIBUTO - MANCATA PREVISIONE - PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. - SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE - QUESTIONI SOLLEVATE, DOPO EMANATO IL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 Cost., degli artt. 15, primo comma, e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui, disponendo che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato e attribuendo soltanto all'intendente di Finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorita' giudiziaria, in quanto le questioni sono state sollevate dopo che il Pretore aveva emanato e confermato nell'udienza di comparizione il decreto ex art. 700 c.p.c. per cui il giudizio innanzi a lui doveva considerarsi esaurito. - O. n. 8/1984.
Riguarda ancheart. 15 Riscossione imposte sul reddito