Art. 57Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi

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Non sono ammesse:

  • a)le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;
  • b)le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 7 giugno 2018 · versione 62 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art57 · fonte su Normattiva