Art. 79

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L'esecuzione deve limitarsi a immobili il cui valore complessivo, determinato ai sensi dell'art. 84, primo comma, e diminuito del valore delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito. L'esattore per la riscossione dell'imposta locale sui redditi relativa ai redditi fondiari puo' procedere sullo immobile per il quale l'imposta e' dovuta anche quando la proprieta' dello stesso e' passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facolta' sussiste limitatamente all'imposta dovuta per l'anno in cui e' avvenuto il passaggio di proprieta' e per l'anno precedente.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art79 · fonte su Normattiva