Art. 79

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L'esecuzione deve limitarsi a immobili il cui valore complessivo, determinato ai sensi dell'art. 84, primo comma, e diminuito del valore delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito. L'esattore per la riscossione dell'imposta locale sui redditi relativa ai redditi fondiari puo' procedere sullo immobile per il quale l'imposta e' dovuta anche quando la proprieta' dello stesso e' passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facolta' sussiste limitatamente all'imposta dovuta per l'anno in cui e' avvenuto il passaggio di proprieta' e per l'anno precedente. L'esattore puo' omettere la procedura immobiliare quando l'ammontare delle quote d'imposta erariale per le quali deve procedere non e' superiore a lire centomila. 25 Tale limite potra' essere aggiornato ogni triennio con apposito decreto del Ministro per le finanze, sulla base delle eventuali variazioni delle rendite catastali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

25

Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 76, comma 1) che "Il limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' elevato a lire 500 mila".

Testo vigente dal 1 marzo 1988 al 1 luglio 1999 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art79 · fonte su Normattiva