Art. 79

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1999 al 22 agosto 2008. Leggi il testo vigente →

(( Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia dell'ufficio del territorio. 3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 76, comma 1) che "Il limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' elevato a lire 500 mila".

Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 22 agosto 2008 · versione 62 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art79 · fonte su Normattiva