Art. 79
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L'esecuzione deve limitarsi a immobili il cui valore complessivo, determinato ai sensi dell'art. 84, primo comma, e diminuito del valore delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito. L'esattore per la riscossione dell'imposta locale sui redditi relativa ai redditi fondiari puo' procedere sullo immobile per il quale l'imposta e' dovuta anche quando la proprieta' dello stesso e' passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facolta' sussiste limitatamente all'imposta dovuta per l'anno in cui e' avvenuto il passaggio di proprieta' e per l'anno precedente. ((L'esattore puo' omettere la procedura immobiliare quando l'ammontare delle quote d'imposta erariale per le quali deve procedere non e' superiore a lire centomila. Tale limite potra' essere aggiornato ogni triennio con apposito decreto del Ministro per le finanze, sulla base delle eventuali variazioni delle rendite catastali)).
Testo vigente dal 20 gennaio 1977 al 1 marzo 1988 · versione 10 su Normattiva