Art. 86

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Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 85 l'esattore, nel termine di dieci giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio delle imposte e trasmettere tutti gli atti della procedura esecutiva. L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l'opportunita' di procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza comunica la sua decisione all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto. Quando trattasi di appezzamenti di terreni siti in zone abbandonate o impervie, l'esattore e' tenuto a segnalarli all'intendente di finanza con la richiesta di autorizzazione a procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza, prima di accordare l'autorizzazione, interpella l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per conoscere se l'eventuale devoluzione allo Stato possa essere utile alte esigenze della bonifica, dell'assestamento delle zone incolte o franose e alla coltura boschiva.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art86 · fonte su Normattiva