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Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Province interessate. Il decreto anzidetto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'art. 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1950 al 24 maggio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-06;835~art2 · fonte del testo