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Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Province interessate. Il decreto anzidetto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'art. 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 aprile 1962, n. 211
1La L. 27 aprile 1962, n. 211 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, di eseguire, almeno fino alla concorrenza della somma di 320 miliardi, opere e forniture per il rinnovamento, il riclassamento, lo ammodernamento e il potenziamento delle linee e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare, nonche' dei mezzi di esercizio destinati ai servizi delle linee e degli impianti medesimi."
Testo in vigore dal 24 maggio 1962 al 22 dicembre 2008
