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Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo precedente, mediante apposite convenzioni annuali da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali. Le sovvenzioni indicate nel comma che precede debbono assicurare nel triennio la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico; in via preventiva, tali sovvenzioni sono determinate sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti e delle spese di esercizio, ivi inclusi i costi di organizzazione e gli oneri finanziari. Con gli stessi criteri, di cui al comma precedente, sara' determinata in via definitiva la sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974 e limitatamente ai servizi di cui al precedente articolo 6.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1974 al 24 luglio 1977
