Art. 5 — Commissioni d'esame
Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1987, e successive modificazioni e integrazioni, a far data dalla costituzione delle commissioni stesse. All'onere di lire 300 milioni in ragione d'anno per la corresponsione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui al comma 1, si provvede mediante quota parte del gettito del contributo di cui all'articolo 63 della citata legge n. 298 del 1974, che affluisce ad alimentare il capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Testo vigente dal 12 febbraio 1992
