Art. 17 — Emanazione dei regolamenti
I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli concernenti i procedimenti di delegificazione, sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1, l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
