Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Art. 14 — Delegificazione e regolamenti tecnici

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanita' dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sempreche' siano compatibili con la disciplina dettata nella presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunita' economica europea, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi terzo e quarto comma. Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia. Al fine di predeterminare il quadro delle attivita' interne dell'ente, il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta nelle materie di cui al primo comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o piu' regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. I regolamenti di cui al comma precedente non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:

  • 1)l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilita' dei dirigenti nonche' i criteri di conferimento della titolarita' degli organi ed uffici;
  • 2)le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attivita' tecniche;
  • 3)le modalita' di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;
  • 4)le modalita' di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico pratico, intesi a conferire il grado di professionalita' necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;
  • 5)i criteri e le modalita' per l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale dei Candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale.

Testo vigente dal 30 maggio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 473/1989

    Questione inammissibile
    31 luglio 1989

    Non può l'ordinanza di rimessione, dando atto di due possibili interpretazioni alternative della disposizione impugnata, non farne propria alcuna, e prospettare come meramente eventuale quella cui si riferisce il dubbio di incostituzionalità, in quanto la scelta tra i vari significati normativi - da cui dipende la rilevanza della questione - spetta al giudice 'a quò e non può essere demandata alla Corte. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., e relativa all'art. 14 della legge 17 maggio 1985 n. 210, ove interpretato nel senso che tra le norme inderogabili del codice civile che condizionano la persistenza in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento preesistenti in materia di rapporto di lavoro e di servizi di igiene e sanità nei confronti di dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, non debba essere compreso l'art. 5 della legge n. 300 del 1970, sul divieto di accertamenti sanitari diretti da parte del datore di lavoro). - S.n. 171/1986; O.n. 63/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 14 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 768/1988

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 1988

    FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad organizzare i servizi già gestiti dalla Azienda statale ferroviaria comunque insistenti sul territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari; nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e qualificazione del personale; le previste intese con le province interessate abbracciano un campo più vasto di quello segnato dal solo art.81 d.P.R. n.616 del 1977, in quanto dirette alla composizione di interessi di rilievo costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3; 8, nn.5, 18, 29; 14; 16; 68; 107, d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, della questione di legittimità costituzionale degli artt.1, 2, 14, 15, 18, 22, 25 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui, nell'istituire il nuovo Ente della ferrovie dello Stato e nel dettare la disciplina della relativa gestione e organizzazione, non fanno salva la competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano per ciò che riguarda la gestione dei trasporti di interesse provinciale e l'acquisizione dei relativi beni, l'addestramento e la formazione professionale del personale, gli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia).

    Art. 20 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 21 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 1 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 2 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art14 · fonte su Normattiva