Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1989 al 2 giugno 1991. Leggi il testo vigente →

Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di contabilita' ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo 1, l'Istituto puo' deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo compenso e stabilito dal comitato esecutivo. E' fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale gia' alle dipendenze dello stesso Istituto. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non puo' superare le venticinque unita'.

Testo in vigore dal 13 marzo 1989 al 2 giugno 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art19 · fonte su Normattiva