La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita:

  • a)dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali. Sono per altro escluse le seguenti voci: compensi per festivita' e indennizzo ferie non godute; assegni integrativi degli assegni familiari; indennita' rischio cassa; indennita' mezzi di trasporto; rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura; riparti contravvenzionali, aggi per I.G.E. e altre riscossioni locali in conto terzi; ogni altra indennita' o compenso di carattere eccezionale;
  • b)dagli assegni o compensi ad personam eccedenti la retribuzione contrattuale purche' corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile.

Testo vigente dal 11 giugno 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-05-24;370~art9 · fonte su Normattiva