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Il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere, secondo l'ordine di anzianita' e nei limiti dei posti di organico disponibili, all'inquadramento in ruolo di tutto il personale assunto in servizio temporaneo di polizia nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126. La sistemazione in ruolo, autorizzata con il precedente comma e' disposta nel grado di guardia, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio temporaneo, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso d'istruzione presso le Scuole di polizia. Al personale inquadrato in ruolo si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699. In relazione al numero del personale in servizio temporaneo di polizia, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, escluso quello mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono lasciati scoperti, distintamente per gradi, altrettanti posti nell'organico di cui al precedente art. 1 nel contingente di cui all'art. 5, fino a che detto personale non ottenga l'inquadramento in ruolo in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti comma.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008

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