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I vettori, gli armatori, i commissari e gli intermediari di trasporto, nonche' coloro che effettuano direttamente prestazioni accessorie di trasporto, i quali non forniscono, nel termine che verra' ad essi prescritto, le informazioni di cui agli articoli 11 e 13 del Regolamento n. 11 indicato nel precedente articolo, che venissero loro richieste dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - ovvero forniscono informazioni false, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 e lire 200.000.

Testo in vigore dal 8 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-05-21;581~art2 · fonte del testo