Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Art. 20 — Custodia delle armi e degli esplosivi Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. ((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.))

Testo vigente dal 1 luglio 2011

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 33/2026

    Questione infondata
    20 marzo 2026

    I principi di legalità e tassatività perseguono gli obiettivi fondamentali di evitare che, in contrasto con la divisione dei poteri e la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo – individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito – e di garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. (Precedenti: S. 54/2024 - mass. 46073; S. 327/2008 - mass. 32824).L’impiego di espressioni polisense, clausole generali o lemmi elastici o l’insorgere di contrasti interpretativi non denotano di per sé un vulnus del canone di determinatezza, quando ai consociati sia possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso, ossia quando la descrizione del fatto incriminato – inclusi il contesto della disciplina, la correlazione col bene protetto e la giurisprudenza formatasi sulla disposizione indubbiata – consenta, al giudice, di formulare un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta e, al destinatario della norma, di avere una percezione chiara ed immediata del relativo valore precettivo. (Precedenti: S. 101/2025 - mass. 46812; S. 54/2024 - mass. 46073; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 25/2019 - mass. 41559; S. 282/2010 - mass. 34927; S. 327/2008 - mass. 32824; S. 5/2004 - mass. 28182).È compito della giurisprudenza dipanare, attraverso gli strumenti dell’esegesi normativa, i dubbi interpretativi contribuendo, in tal modo, a rendere più uniforme e prevedibile la legge per i consociati. (Precedente: S. 110/2023).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. pen., in composizione monocratica, del combinato disposto dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, che punisce con una contravvenzione il detentore comune di armi che non osserva l’obbligo di assicurarne la custodia «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica». Le disposizioni censurate, nel definire il reato di omessa custodia di armi, non violano il principio di tassatività in quanto, da un lato, richiamano il concetto di diligenza, implicato in ogni fattispecie criminosa punibile a titolo di colpa e, dall’altro, come in tutti i reati di pericolo, per svolgere una funzione selettiva nella perimetrazione dell’illecito viene in ausilio il bene giuridico tutelato, nel caso in esame rappresentato dall’interesse alla sicurezza pubblica. La condotta richiesta dalle disposizioni censurate risulta, infatti, facilmente percepibile alla luce della finalità della disciplina sulla circolazione delle armi, ossia evitare che esse possano venire in possesso di altri soggetti; contribuiscono alla perimetrazione dell’illecito anche il contesto normativo e il criterio guida, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, della necessaria adozione, nelle specifiche situazioni di fatto, di quelle cautele che possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. L’insussistenza di un vulnus al principio di determinatezza travolge anche le censure relative al diritto di difesa, ad esso strettamente correlate, nonché quelle relative al principio, anche convenzionale, della prevedibilità e la conoscibilità del precetto imposto dalla norma incriminatrice).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art20 · fonte su Normattiva