Art. 21
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Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
- a)l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con personalita' giuridica, pubblici o privati;
- b)l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
- c)l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
- d)la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravita' dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998 al 29 giugno 2024 · versione 0 su Normattiva