Scuole allievi operai delle Forze armate

Art. 7 — COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N.734

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Al direttore, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle scuole allievi operai sono corrisposte, per la durata dei corsi, le seguenti indennita' lorde mensili: direttore, lire 10.000; segretario, lire 4.000; istruttori teorico-pratici, lire 3.000. Al personale insegnante civile e militare e' corrisposto un compenso orario lordo di lire 300, entro il limite di 60 ore mensili elevabili, in via eccezionale e temporanea, con determinazione ministeriale, fino ad un massimo di 70 ore mensili.

Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 25 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-05-19;345~art7 · fonte su Normattiva