Scuole allievi operai delle Forze armate
Art. 7 — COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N.734
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Al personale insegnante civile e militare e' corrisposto un compenso orario lordo di lire 300, entro il limite di 60 ore mensili elevabili, in via eccezionale e temporanea, con determinazione ministeriale, fino ad un massimo di 70 ore mensili.
Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 9 ottobre 2010
